Gentilissimi ,
comunichiamo informazioni relative al D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”.
Può essere utile a diversi soci.
In particolare, segnaliamo l’art 26, al punto 2 che stabilisce che il periodo di assenza dal lavoro sia delle persone affette da tumore, sia dei lavoratori con handicap, assenza prescritta dalle competenti autorità sanitarie, sarà equiparata a ricovero ospedaliero. Fino al 30 aprile.
Molti bronchiettasici sono anche immunodepressi con certificazione di handicap di cui alla Legge 104.
Buona salute a tutti.
Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, e’
equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto
dalla normativa di riferimento e non e’ computabile ai fini del
periodo di comporto.
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in
possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di
gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche’ ai lavoratori in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie
salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n.
104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle
competenti autorita’ sanitarie, e’ equiparato al ricovero ospedaliero
di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.
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