Benefici Fiscali
Il Decreto interministeriale del 28 novembre 2019 relativo alle “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore” definisce le regole con quali si dà attuazione all’art. 83, comma 2, del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 individuando le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.
Alla luce di ciò, le erogazioni liberali possono essere portate in deduzione dalla base imponibile da:
– persone giuridiche
Senza limite d’importo Legge 23.12.2005 n° 266 art.1 comma 353 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 29 luglio 2019.
– persone fisiche
Nella misura massima del 10% del reddito imponibile o fino ad € 70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto Legge 14.3.2005 n° 35 art. 14 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 29 luglio 2019.
In alternativa le erogazioni liberali possono essere portate in detrazione di imposta da:
– persone fisiche
Nella misura massima del 30% fino ad € 30.000 indicando nel Modello 730/2022 il codice 71nei righi da E8 a E10 per l’indicazione di tali erogazioni liberali.
In entrambi I casi I contributi devono essere versati sempre solo ed esclusivamente attraverso il sistema bancario o postale, anche utilizzando il pagamento on line con carta di credito, conservando tra i documenti relativi alla propria dichiarazione dei redditi la documentazione attestante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).